STATUTO
Art. 1 – E’ costituita l’Associazione culturale “Le vie dell’arte ETS – Puglia Segreta” quale libera Associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, secondo la disciplina di cui al Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, da eventuali altre norme complementari, nonché del presente Statuto.
Art.2 L’associazione ha sede in Via Giovanni Paolo Martini, 2 – 40134 – Bologna. Viene riconosciuta facoltà al Consiglio direttivo dell’Associazione di poter trasferire la sede, in ambito del comune di Bologna, senza dover far luogo ad alcuna modifica statutaria.
Art. 3 – Le vie dell’arte ETS – Puglia Segreta, ispirata unicamente verso finalità culturali e artistiche, senza alcun fine di lucro, persegue i seguenti scopi:
a) diffondere la cultura artistica in Italia e nel mondo, in ogni possibile ambito, in cui viene a manifestarsi, anche con riferimento alla conoscenza di aspetti non trattati diffusamente, poco conosciuti e/o inediti che possono eventualmente aver accompagnato la creazione delle opere culturali e artistiche in generale;
b) ampliare la conoscenza della cultura artistica, architettonica, musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti ed eventi fra persone, enti ed associazioni ed ogni altro soggetto pubblico o privato che, nell’attività associativa, possa trovare interesse artistico-culturale;
c) ampliare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo artistico-culturale affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura e l’arte in genere, come un bene per la persona con elevato valore sociale; inoltre l’amore per la cultura sarà coniugato alla cura del corpo attraverso manifestazioni sportive (yoga, passeggiate e percorsi particolari); d) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, perseguendo l’ideale dell’educazione culturale e artistica; e) porsi come punto di riferimento per quanti, socialmente più svantaggiati o diversamente abili, possano trovare, nei vari profili ed espressioni artistico-culturali, condizioni di sollievo un sollievo al proprio disagio; f) l’esercizio di ogni altra attività culturale ed artistica in generale complementare agli scopi perseguiti dall’Associazione e, in particolare , a scopo indicativo, ma non esaustivo: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, corsi di musica per bambini e ragazzi e per giovani ed adulti, lezioni di storia della musica; attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicologia e attività culturali in genere, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; attività editoriale: pubblicazione di bollettini, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, incontri, nonché degli studi e delle ricerche e attività compiute.
Art. 4 – Le vie dell’arte ETS – Puglia Segreta è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, ne condividono lo spirito e gli ideali. In particolare è costituita da: -soci promotori e/o fondatori dell’Associazione le persone od enti che con il loro impegno, abnegazione e spirito al servizio della cultura e arte in generale, hanno dato vita all’Associazione: -soci ordinari: le persone od enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; nonché persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico al sostegno e crescita dell’associazione, senza obbligo di versamento di quote annuali; -simpatizzanti le persone, associazioni, enti ed altri soggetti che, riconoscendosi comunque partecipi agli scopi associativi, prendono parte, in via occasionale e/o temporanea, ad una o più manifestazioni od eventi culturali e artistici pro mossi dall’Associazione, con modalità partecipative determinate dal consiglio direttivo e senza versamento di quote associative annuali, ma senza diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; le quote stesse non sono soggette a rivalutazioni.
Art. 5 – L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci, membri del Consiglio direttivo. Avverso il diniego di ammissione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’assemblea dei soci che esamina il ricorso con le motivazioni di diniego e delibera sulla eventuale ammissione in occasione della prima assemblea ordinaria utile. Le delibera dell’assemblea in merito al ricorso è inappellabile.
Art. 6 – Tutti i soci e simpatizzanti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, quelle dell’eventuale regolamento interno, se emanato, e tutte le norme di comportamento e le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme e/o non corretto, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono proporre ricorso per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni all’assemblea che decide con le modalità di cui al precedente art.5.
Art. 7 – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie per l’approvazione di tutti gli argomenti all’ordine del giorno. I simpatizzanti pur potendo partecipare alle assemblee non hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, se non dopo aver assunto anche la qualità di soci.
Art. 8 – Le risorse patrimoniali ed economiche dell’associazione possono essere costituite da: -beni, immobili e mobili; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere NON commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate, consentite dalla legge e dal presente statuto nell’ambito delle attività istituzionali dell’associazione, le quote associative e i contributi di soci e simpatizzanti sono stabiliti dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari deliberati dall’assemblea, che ne determinano l’ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’Associazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9 – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il rendiconto annuale. Sia il bilancio preventivo che il rendiconto devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile di ogni anno e devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta assembleare per poter essere consultati da ogni associato.
Art. 10 – Gli organi dell’Associazione sono: l’assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; il Presidente; il Segretario; il revisore o Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri, se nominato dall’assemblea.
Art. 11 – L’assemblea dei soci è l’organo fondamentale dell’Associazione, rappresenta anche il momento di essenziale confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque siam il numero dei soci presenti e delibera sempre a maggioranza dei presenti. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l maggioranza dei soci e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di un numero di soci presenti, non inferiore ad un terzo e delibera e col voto favorevole della maggioranza dei soci presenti; qualora non venga raggiunto il numero minimo dei soci per la validità assembleare, potrà essere fatto rinvio ad una terza convocazione che è validamente costituita con qualsiasi numero dei soci presenti e delibera sempre a maggioranza dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea e/o con invio di comunicazione via mail, per i soci che ne fanno richiesta. Delle delibere assembleari deve essere redatto apposito verbale pubblicizzato mediante affissione all’albo della sede dell’Associazione. L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: -nomina il Consiglio direttivo, il Presidente, il Segretario e il collegio dei revisori; -approva il bilancio preventivo e il rendiconto; -approva il regolamento interno se emanato; -delibera su ogni altro argomento portato in assemblea. L’assemblea straordinaria delibera: -sulle modifiche dello Statuto; -sull’eventuale scioglimento dell’Associazione; -sulle aperture di sedi secondarie in Italia e all’estero. L’assemblea è presieduta dal Presidente che si avvale del segretario elegge un presidente ed un segretario ; il presidente regola i lavori dell’assemblea e la formazione e sottoscrizione del relativo verbale
Art. 12 – Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 2(due) ad un massimo di 5(cinque) membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti; esso e retto dal presidente; da un vicepresidente, se nominato, e dal segretario, tutti nominati dall’assemblea dei soci che ha anche il compito di ratificare e approvare le nomine, se anteriori alla prima riunione assembleare. I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico; il consiglio direttivo dura in carica tre anni; i membri sono rieleggibili per ulteriori mandati; è validamente costituito con la presenza di almeno due o tre membri, a seconda se il consiglio è costituito da tre o cinque membri; può essere revocato dall’assemblea dei soci in presenza di accertate irregolarità o quando richiesto dal 20% dei soci, con le maggioranze qualificate di cui al precedente art.11. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo di Le vie dell’arte ETS – Puglia Segreta; si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato dal presidente; da almeno 2 dei componenti, ovvero, su richiesta motivata, del 20% dei soci.Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria tra i suoi compiti , a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i sono: -la predisposizione degli atti da sottoporre all’assemblea; -la formalizzazione del le proposte per la gestione dell’Associazione; -la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo che devono contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all’annodi competenza; -stabilire gli importi delle quote annuali dei soci e il costo dei servizi fruiti dai simpatizzanti; -svolgere qualsiasi compito amministrativo e contabile richiesto per la corretta gestione dell’Associazione; Di ogni riunioni del consiglio direttivo deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.
Art. 13 – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti; convoca e presiede l’assemblea e il Consiglio direttivo; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali; regola e procedure degli incassi e dei pagamenti e, con l’ausilio del segretario organizza cura la tenuta della contabilità dell’Associazione. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art.14 – Il Vicepresidente, se nominato dall’assemblea, dura in carica tre anni e sostituisce il presidente in caso di assenza od impedimento; svolge tutte le funzioni demandategli dall’assemblea o delegate dal presidente.
Art. 15 – L’assemblea delibera la nomina del revisore unico o del collegio dei revisori, composto da tre soci, non facenti parte del consiglio direttivo. L’organo di controllo verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e rendiconto che sottopone all’approvazione dell’assemblea.
Art.16 – Il segretario viene nominato dall’assemblea dei soci e dura in carica tre anni; esercita funzioni di segretario nelle assemblee ordinarie e straordinarie e nel consiglio direttivo; svolge le funzioni di tesoriere,su delega del presidente; è responsabile della conservazione dei documenti amministrativi e contabili; procede alla elaborazione della contabilità, sotto la direzione del presidente e predispone i progetti di bilancio preventivo e rendiconto consuntivo; redige e sottoscrive i verbali di assemblea e del consiglio direttivo; svolge tutti gli incarichi demandatigli dal presidente in applicazione dello statuto e delle deliberazioni dell’assemblea dei soci.
Art. 17 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente non può essere destinato ai soci e deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 18 – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci che rivestono incarichi nell’Associazione compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 19 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.
2.2 Il fondo comune delle associazioni non riconosciute L’associazione non riconosciuta non deve necessariamente avere un patrimonio: mentre terzi eventuali creditori dell’associazione riconosciuta possono aggredire un patrimonio che è determinato nell’atto costituito ed è soggetto a controlli ed autorizzazioni, i creditori dell’associazione non riconosciuta se non potranno far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione perché inesistente, potranno però rivalersi sugli amministratori. Ecco quindi perché non è necessario che l’atto costitutivo contenga l’indicazione del patrimonio: è sufficiente garanzia per i terzi la responsabilità personale degli amministratori dell’associazione. Normalmente però anche l’associazione non riconosciuta avrà il suo patrimonio costituito dai contributi e dagli associati. Tali contributi potranno, a seconda dei casi, essere versati una tantum al momento della costituzione o potranno invece essere versati annualmente; potranno essere dello stesso importo per tutti gli associati, oppure avere importi differenti, quando gli associati sono divisi in diverse categorie con obbligazioni differenti ecc. La legge, all’art. 37 c.c. stabilisce che i contributi versati dagli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione e che, fin quando l’associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso. Esiste quindi, anche per le associazioni non riconosciute, sebbene la legge usi il termine di fondo comune, un patrimonio modellato secondo le caratteristiche di quello delle associazioni riconosciute: un patrimonio cioè nettamente separato da quello dei singoli associati e che rappresenta una specifica garanzia per i terzi che entrano in contatto con l’associazione. In particolare bisogna ricordare che l’associato non ha possibilità di chiedere la divisione di tale fondo per tutto il tempo che l’associazione ha vita, perché il fondo non è a tutela dell’associato ma dei terzi. Neppure il creditore personale dell’associato potrebbe chiedere di procedere esecutivamente sulla sua quota di fondo comune, poiché il suo diritto sulla quota è impignorabile. In caso poi di esclusione o di recesso, l’associazione non può vantare alcun diritto su una quota di fondo comune: il versamento infatti dei contributi non può essere considerato alla stregua di un investimento di capitali che possa essere restituito al momento dell’uscita dall’associazione, bensì come un mezzo che consente la partecipazione ad un’associazione in grado di soddisfare un interesse morale o ideale, e null’altro.
2.3. Gli acquisti delle associazioni non riconosciute Il fondo comune dell’associazione si forma, oltre che con i contributi degli associati, anche con i beni acquistati, per mezzo di tali contributi. Superando i dubbi che si erano manifestati nella pratica, la giurisprudenza della Cassazione si è espressa nel senso che le associazioni non riconosciute, pur non costituendo persone giuridiche, hanno piena capacità di essere soggetti di diritti reali e quindi possono validamente compiere acquisti sia di beni mobili, che immobili, che mobili registrati. Il problema che spesso si presenta riguarda la registrazione di detti beni: sempre la Cassazione ha precisato che gli acquisti sono stipulati dalle persone che rappresentano l’associazione e la trascrizione degli atti, che non può essere fatta a nome dell’associazione perché sfornita di personalità giuridica, può essere effettuata a nome dei rappresentanti stessi o di tutti i soci. I beni dell’associazione appartengono quindi all’ente e sono adesso intestati ma in persona del suo rappresentante che verrà indicato nei registri immobiliari con la menzione della sua carica. Tale orientamento è stato recepito anche nella prassi degli uffici immobiliari, come risulta dalla circolare della direzione generale tasse n. 59 del 7 agosto 1985 emessa in seguito all’obbligo, inserito all’art. 2659 c.c., di indicare il codice fiscale a seguito della L. 7 agosto 1985, n. 52. Questi beni entrano a far parte del fondo comune dell’associazione e quindi su di essi non potranno agire i creditori personali del rappresentante, perché questi ne è intestatario dell’associazione, ma potranno soddisfarsi su di essi i creditori dell’associazione. L’associazione, oltre che all’acquisto di beni immobili, può procedere anche all’acquisto di partecipazioni azionarie anche in Società commerciali, che saranno anch’esse intestate all’associazione in persona del suo rappresentante. Spesso per aggirare l’impossibilità o la difficoltà di acquisto di immobili, si acquistano pacchetti azionari di società immobiliari. Un diverso discorso richiede invece l’acquisto di beni a titolo gratuito: l’associazione non riconosciuta può cioè ricevere eredità, legati o donazioni? In questo caso non si presentano dubbi particolari perché la legge esplicitamente prevede agli artt. 600 e 786 c.c. che le disposizioni testamentarie a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta istanza per ottenere il riconoscimento e che la donazione fatta a un ente non riconosciuto non ha efficacia se entro un anno non è notificata al donante l’apposita istanza per ottenere il riconoscimento. Solamente le donazioni di modico valore possono essere accettate senza che sia necessario richiedere il riconoscimento. Ricordiamo che un regime agevolativo è previsto per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/21, di cui tratteremo oltre.
2.4. Le responsabilità degli amministratori – La rappresentanza dell’associazione L’associazione non deve necessariamente possedere un patrimonio, anche se normalmente sarà dotata di un patrimonio costituito dai contributi degli associati. Tale patrimonio, detto fondo comune, costituisce la garanzia per i terzi che entrano n contatto con l’associazione, tanto che non può essere chiesta la divisione del fondo finché l’associazione ha vita. A questo punto deve essere evidenziata la posizione di responsabilità degli amministratori e dei rappresentanti dell’associazione. Secondo quanto stabilisce la legge, per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune: di queste stesse obbligazioni rispondono però anche le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione e ne rispondono personalmente e solidalmente. La norma in esame si riferisce genericamente a persone che rappresentano l’associazione e che agiscono in nome e per conto dell’associazione: tali persone non possono essere persone qualunque, ma devono necessariamente essere amministratori, oppure secondo un’interpretazione più estensiva, coloro che hanno agito in base ad una procura rilasciata a loro dagli amministratori, in qualità quindi di rappresentanti dell’associazione. Il fatto che gli amministratori e i rappresentanti dell’associazione non riconosciuta siano personalmente e solidalmente responsabili è un aspetto molto importante che deve essere ben soppesato, non solo al momento della costituzione della società ma in ogni momento della vita dell’associazione stessa. Coloro che si obbligano in nome e per conto dell’associazione devono sapere che agiscono come dei fideiussori: i terzi creditori, allorquando chiedono l’adempimento dell’obbligazione, non hanno l’obbligo di rivalersi anzitutto sul fondo comune dell’associazione e, solo in caso di insoddisfazione, ma possono rivolgersi direttamente e immediatamente sia sul fondo comune che all’amministratore o rappresentante, a loro scelta, o su tutti e due simultaneamente. L’amministratore che stipula un contratto in nome e per conto dell’associazione, deve sapere che, firmando il contratto, assume personalmente la responsabilità dell’adempimento delle obbligazioni: l’altro contraente potrà agire contro di lui in qualunque momento, anche se avrà cessato di essere amministratore, per essere soddisfatto del suo credito. E a questo proposito saranno inutili le lettere di scarico di responsabilità che amministratori uscenti si scambiano con quelli entranti: per le obbligazioni contratte nel periodo in cui erano amministratori essi saranno sempre e comunque tenuti a rispondere e questi accorti avranno al massimo valore fra loro ma non nei confronti dei terzi. Occorre aggiungere anche che, nel caso in cui l’associazione non riconosciuta abbia come oggetto esclusivo o principale della propria attività l’esercizio di un’impresa commerciale, tale associazione può essere soggetta al fallimento e che tale fallimento potrà determinare il fallimento di coloro che sono personalmente responsabili. La giurisprudenza ha accolto più volte tale tesi, equiparando coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione ai soci illimitatamente responsabili: anche se parte della dottrina è contraria a questa impostazione, occorre tenere presente che sempre di più si tende a considerare imprenditore, e quindi di assoggettabile a fallimento, non solo chi esercita singolarmente un’attività imprenditoriale, ma anche chi la esercita come membro di un gruppo associato.
2.5. Trasformazione di associazione non riconosciuta A volte, nella pratica, si manifesta la necessità di cambiare la forma giuridica dell’ente, poiché nella struttura scelta al momento della costituzione non si dimostra più adatta alle nuove esigenze. Ci si accorge subito però che, non avendo il codice civile previsto alcuna regolamentazione dell’ipotesi di trasformazione dell’ente associativo, le opinioni e gli orientamenti in dottrina e giurisprudenza su questo tema sono abbastanza discordi. Trasformazione da associazione a società Innanzitutto occorre dire che una trasformazione è possibile solo quando non c’è mutamento nella causa del contratto: quindi è possibile, e questo è un orientamento costante, che un’associazione, ente senza scopo di lucro, possa trasformarsi in società, ente a scopo di lucro. La cassazione però con sentenza n.925 del 7.3.77 ha stabilito che è ammissibile la trasformazione, deliberata con la maggioranza dei voti degli associati, di associazione non riconosciuta in società di capitali, quando la possibilità di una tale trasformazione sia prevista dall’atto costitutivo dell’associazione. La Suprema Corte ha anche ribadito che il registratore disciplinando le associazioni non riconosciute, nulla ha stabilito, né affermativamente, né negativamente circa l’eventuale trasformazione di detti enti in persone giuridiche, lasciando aperta così la possibilità a qualsiasi soluzione della questione. La Cassazione sostiene che, se la trasformabilità era voluta dai soci che avevano costituito l’associazione e dagli aderenti successivi, in base al principio della libertà contrattuale, è possibile anche mutare la causa del contratto. Trasformazione da società in associazione Alla stessa stregua non è possibile la trasformazione da una forma societaria ad una forma associativa, poiché ci sarebbe mutamento nella causa del contratto. In un caso (App. Trieste. Sez. II. 30 ottobre 1997) è stata ritenuta ammissibile l’ammissione di una società sportiva, costituita nella forma della società a responsabilità limitata, in un’associazione non riconosciuta, poiché è stata riconosciuta una “identità” degli scopi perseguiti da entrambe le strutture associative: le società sportive e le associazioni non riconosciute sono accomunate da un identico perseguimento di finalità non lucrative. Anche in questo caso i giudici hanno ritenuto che, perché sia possibile la trasformazione di una società di capitali ( nella specie, società sportiva in forma di S.r.l.) in un ente collettivo di diversa struttura giuridica, qual è l’associazione non riconosciuta, occorre aver riguardo alle finalità perseguite dalla società di capitali che vuole trasformarsi.
Trasformazione di associazione in cooperativa Sulla possibilità di trasformazione da associazione a cooperativa i pareri invece non sono concordi. Si segnala che recentemente il Tribunale di Milano, quando ha emanato i propri orientamenti giurisprudenziali in materia societaria per il 1998 ha ribadito il proprio parere negativo alla legittimità di tale trasformazione. Ha ritenuto infatti che non esista nessuna disposizione normativa che consenta tale tipo di trasformazione, fatta eccezione per l’ipotesi esplicitamente prevista dalla legge 91/81 per le associazioni sportive, e che le norme del codice civile relative alla trasformazione sono applicabili solo nei casi in cui una società modifichi il proprio atto costitutivo, adottando un altro tipo sociale; al contrario, nell’ipotesi esaminata si tratterebbe di un atto unilaterale con cui un’associazione non riconosciuta delibererebbe la propria trasformazione in società cooperativa. La tesi sostenuta dal tribunale di Milano appare comunque ampiamente criticata da una cospicua parte della giurisprudenza, che attualmente sostiene la tesi prevalente dell’ammissibilità della trasformazione di associazione in cooperativa. I fautori di questa tesi ritengono infatti che l’associazione e la cooperativa presentano innegabili affinità: condividono, a livello strutturale, il principio della porta aperta, la caratteristica di essere collettività organizzata per la realizzazione di un interesse di categoria o di serie, la caratteristica di non avere un capitale fisso, nonché l’assenza del c.d. lucro soggettivo e quindi è compatibile il passaggio dall’una all’altra forma.
Trasformazione di cooperativa in associazione Altrettanta incertezza anche sulla possibilità inversa, di trasformare cioè una cooperativa in associazione. La tesi negativa alla quale aderisce il Tribunale di Milano è sostenuta da parte della giurisprudenza. Ritengono i sostenitori di tale tesi, data la normativa “vincolistica” dettata con esclusivo riferimento alle cooperative, il passaggio dalla forma cooperativa a quella di associazione, farebbe perdere il regime di vigilanza cui era sottoposta l’originaria cooperativa impedendo il controllo delle finalità mutualistica che, invece, dovrebbe permanere nella trasformazione. La tesi favorevole, che sembra maggiormente seguita in dottrina e in giurisprudenza (Trib. Pordenone, Decr.27 Aprile 1994; App. Roma, 6 Giugno 1992), sostiene invece che i vincoli e i controlli cui si sottrarrebbe l’associazione risultante dalla trasformazione, hanno ragione di essere solo fino a quando sussiste la cooperativa ( che gode delle agevolazioni): nel momento in cui la struttura cooperativa scompare, e con essa scompaiono le relative agevolazioni, nonché la possibilità stessa di dividere gli utili, anche i controlli vengono meno, poiché non vi è ragione di farli sussistere.